IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  l'art.  8  del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e
sulla contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n.
359, concernente  approvazione  del  regolamento  per  i  lavori,  le
provviste  ed  i  servizi  da  eseguirsi  in  economia da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare  al suddetto regolamento
talune modifiche  ed  integrazioni  in  relazione  alla  esigenza  di
rispondere  alle complesse e peculiari attivita' della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e'  sostituito
dal seguente:
  "I  preventivi  di  cui  all'art.  5  per  l'esecuzione  a  cottimo
fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui  all'art.
1  devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito,
tuttavia, il ricorso ad una  sola  persona  o  impresa  nei  casi  di
specialita'  o  di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio
ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire  al
netto dell'IVA".
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  quinto  comma  dell'art.  87  della  Costituzione
          stabilisce che il Presidente della Repubblica  promulga  le
          leggi  ed  emana  i  decreti  aventi  valore  di  legge e i
          regolamenti.
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  8 del R.D. 18 novembre
          1923, n. 2440, e' il seguente:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000".
          Nota all'art. 1:
             Si   riporta   il  testo  dell'art.  6  del  regolamento
          approvato con D.P.R. 5 giugno  1985,  n.  359,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto:
             "Art.  6.  -  I  preventivi  di  cui  all'articolo 5 per
          l'esecuzione  a  cottimo  fiduciario  dei   lavori,   delle
          provviste  e  dei  servizi  di  cui  all'articolo  1 devono
          richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito,
          tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi
          di specialita' o di urgenza del lavoro, della  provvista  e
          del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi
          10.000.000 di lire al netto dell'IVA.
             Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente
          approssimazione la quantita' delle provviste, dei lavori  o
          dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo
          di tempo,  non  superiore  comunque  all'anno  finanziario,
          potranno  richiedersi  a  non meno di tre persone o imprese
          preventivi di spesa od offerte  di  prezzi  validi  per  il
          periodo  di  tempo  previsto  e potra' procedersi a singole
          ordinazioni, man mano che il fabbisogno si  verifichi,  con
          la  persona  o impresa che ha presentato il preventivo piu'
          conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per  il
          periodo  di  tempo  considerato, non superi l'importo di L.
          50.000.000.
             I  preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere
          conservati agli atti".